La figura del coordinatore rileva nel caso in cui i lavori contemplino l’opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza, laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire.
Non pare dubbio pertanto che anche nella ipotesi che ci occupa la posizione dell’imputato non può ritenersi estranea alla area di garanzia presidiata dalla figura del coordinatore, soprattutto in ragione del concreto atteggiarsi, sovrapporsi e svilupparsi delle lavorazioni, che di fatto consentiva l’accesso al cantiere a figure professionali diversificate.
Invero il susseguirsi degli interventi, sulla base di un crono programma che doveva essere ben noto al coordinatore per la sicurezza, era tale da determinare la modificazione del luogo di lavoro anche in termini di sicurezza, alterandone i presidi pure previsti nel piano di coordinamento, così da imporre interventi propulsivi, conservativi e inibitori di cui all’art. 92 co. 1 lett.e) ed f) TU 81/2008 che sono stati del tutto omessi dal C.R. a prescindere dalla sua presenza in cantiere che, per il giudice distrettuale, ha rappresentato la mera spia di una sostanziale assenza di controllo dell’andamento del cantiere per i profili, sopra evidenziati, che allo stesso competevano.