Ministero del Lavoro, Interpello n. 2/2019 – Riposi giornalieri ex articolo 39 del d.lgs. n. 151/2001 e diritto alla pausa pranzo

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in data 16 aprile 2019, la risposta all’istanza: “Art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – Riposi giornalieri ex articolo 39 del d.lgs. n. 151/2001 e diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa.”

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

INTERPELLO N. 2/2019 del 16/04/2019
Istanza: Art. 9 del D.lgs. n. 124/2004 – Riposi giornalieri ex articolo 39 del d.lgs. n. 151/2001 e diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa.”

Destinatario: ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004.
Riposi giornalieri ex articolo 39 del d.lgs. n. 151/2001 e diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa.

Con l’istanza indicata in oggetto, codesto Istituto ha formulato interpello riguardo al diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento” di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni.

Il predetto articolo 39 stabilisce il diritto della lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio, a due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, quando l’orario lavorativo è superiore alle sei ore; nel caso di orario giornaliero inferiore a sei ore, la disposizione prevede invece una sola ora di riposo. La natura di tali riposi è chiarita dal comma 2 dello stesso articolo 39, che stabilisce che essi debbano essere “considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.

Ciò premesso, codesto Istituto chiede di conoscere se in caso di una presenza nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti, dovuta alla fruizione – da parte della lavoratrice – dei riposi giornalieri, si debba procedere a decurtare i 30 minuti della pausa pranzo, come se avesse effettivamente completato l’intero orario giornaliero, atteso che i riposi in questione sono considerati dalla legge ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Per altro verso, si chiede altresì di conoscere se la dipendente abbia la facoltà di rinunciare alla pausa pranzo e/o al buono pasto, al fine di non vedere decurtate le ore considerate come lavoro effettivo.

In proposito, acquisito il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre considerare il regime delle pause lavorative.

L’articolo 8 del d.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) stabilisce che “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”.

Come si evince dal dato letterale della disposizione appena riportata, la ratio è quella di consentire al lavoratore che effettui una prestazione lavorativa superiore a sei ore di recuperare le proprie energie psicofisiche durante un lasso temporale (intervallo), prestabilito dalla contrattazione collettiva. La scelta stessa del termine “intervallo” da parte del legislatore del 2003 lascia presupporre, da un punto di vista logico, la successiva ripresa dell’attività lavorativa dopo la consumazione del pasto o la fruizione della pausa da parte del lavoratore.

Per leggere l’istanza completa andare al link sottostante.

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