Cassazione Penale: obbligo del committente di nominare il coordinatore per la sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 4, 31 maggio 2022, n. 21072 – Caduta mortale durante i lavori di scavo non muniti delle opere provvisionali. Obbligo del committente di nominare il coordinatore per la sicurezza.

Ricorre per la cassazione la proprietaria del terreno e committente dei lavori per la realizzazione dell’immobile ritenuta (cor)responsabile (come si legge nella sentenza impugnata e in quella di primo grado) della caduta mortale del lavorare durante i lavori di scavo non muniti delle opere provvisionali, per non avere nominato un responsabile per la sicurezza, per non avere predisposto il piano operativo per la sicurezza e per non avere nominato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere, figura necessaria essendo prevista la presenza, anche se non contemporanea, di più imprese nel cantiere.
La ricorrente denunzia vizio di motivazione contestando la rilevanza causale nel caso di specie della mancata indicazione del coordinatore per la sicurezza, a suo avviso la decisione impugnata non terrebbe conto dei principi espressi dalla Corte di legittimità, che in più occasioni ha ribadito che la responsabilità del committente, nel caso di infortunio del lavoratore, non può essere riconosciuta automaticamente, in quanto non si può prescindere da un’analisi fattuale al fine di verificare, in concreto, quale sia stata l’effettiva incidenza della condotta del committente nella eziologia dell’evento.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Appare opportuno prendere le mosse dalla previsione dell’art. 90, commi 3 e 4, del d.lgs. 81 del 2008, che recita:
«3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98».

La sentenza impugnata replica all’appello, ove già si contestava la rilevanza causale nel caso di specie della mancata indicazione del coordinatore per la sicurezza, nei seguenti termini: l’obbligo [di nominare il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori] imposto al committente riveste, all’evidenza, fondamentale importanza in quanto il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Orbene, tale essendo il quadro e la ratio normativa di riferimento, appare chiaro che la violazione del disposto di cui all’art. 90 d.lgs. 81/08 dell’appellante abbia, con la sua condotta omissiva, colposamente contribuito alla realizzazione del terribile evento.

La tesi difensiva, che vorrebbe la committente dei lavori estranea rispetto ai fatti in quanto non dotata della preparazione tecnica necessaria, tanto da non essersi mai recata sul cantiere, ovvero di avere per così dire delegato i suoi compiti al direttore dei lavori, non è sostenibile. La figura del direttore dei lavori svolge un’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse del committente ed è figura ben diversa da quella del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione delle opere, la cui nomina, nel caso di specie, era necessaria da parte della committente.
Infatti, ove l’imputata avesse assolto agli obblighi imposti dalla legge, verosimilmente il cantiere sarebbe stato allestito in modo diverso, più rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e si sarebbe potuta evitare la morte del lavoratore.
Sussiste, pertanto, il richiesto nesso eziologico tra la condotta colposa omissiva dell’appellante e l’evento.

La Corte di appello, in altre parole, afferma: a) che l’imputata, in quanto committente, aveva l’obbligo (peraltro gravante anche sull’impresa esecutrice) di nominare il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori; b) che è pacifico che non lo ha nominato; e) che la committente è da ritenersi responsabile, poiché, se lo avesse nominato, il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori avrebbe fatto il proprio dovere e quindi ragionevolmente il cantiere sarebbe stato allestito in modo diverso, rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e si sarebbe potuto evitare l’infortunio mortale.

Fonte: Olympus.uniurb

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