Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2022, n. 8489 – Lavoratore investito da un carrello elevatore. Omessa apposizione della segnaletica orizzontale.
La sentenza evidenzia il rimprovero mosso al legale rappresentante, nonché di datore di lavoro dell’infortunato, di non avere evidenziato con opportuna segnaletica orizzontale le vie di circolazione dei mezzi e del personale a piedi, omettendo in specie di predisporre appositi percorsi pedonali tali da consentire il transito in sicurezza (quanto precede in violazione dell’art. 63 comma 1, in relazione all’allegato IV – punti 1.4.1 e 1.4.5 del D.Lgs. 81/2008); nonché di avere omesso di individuare idonee misure atte ad evitare l’investimento di persone a piedi e, in specie, di non avere definito nel DVR le regole di circolazione in uso nei reparti dell’Azienda e di non avere individuato idonee misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi all’uso di carrelli elevatori (art. 28, comma 2, lett. B, del D.lgs. 81/2008).
Le regole cautelari di cui si assume la violazione, in base a quanto emerge dalla sentenza impugnata, sono essenzialmente quelle di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.5 dell’allegato IV al D.Lgs. 81/2008, avente come disposizione di riferimento l’art. 63 dello stesso decreto, che al detto allegato fa richiamo.
In particolare, secondo il punto 1.4.1, “le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio”.
Secondo il punto 1.4. 5, “nella misura in cui l’uso e l’attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato”.
Alla luce sia della sentenza impugnata, sia dello stesso ricorso, deve darsi per pacifica la violazione di dette prescrizioni, alle quali sarebbe stata data attuazione solo dopo l’incidente per cui é processo.
Quanto accaduto nel caso di specie fa emergere che l’omessa apposizione della segnaletica orizzontale ha avuto sicuro rilievo causale nel prodursi dell’evento, non rilevando a contrario la consapevolezza dei due dipendenti (vittima e carrellista) del fatto di trovarsi in una zona di transito ove potevano essere compresenti lavoratori a piedi e mezzi di trasporto (consapevolezza che, certamente, non é risultata salvifica, ciò che dimostra l’inidoneità, quanto meno nello specifico caso, della formazione e dell’informazione che il datore di lavoro assume di avere fornito). L’assenza di una specifica disciplina ai fini del transito pedonale, in un luogo caratterizzato anche dal passaggio di carrelli elevatori che trasportavano carichi potenzialmente ostruttivi della visuale per il conducente, avrebbe certamente reso necessario adottare più specifiche e rigorose cautele, atteso che nella zona ove avvenne l’incidente si trovavano locali verso i quali era consueto il transito a piedi di dipendenti che si recavano verso gli spogliatoio verso la macchinetta del caffé, a fine turno.
La sentenza rimarca poi che, in seguito all’incidente, il datore di lavoro non si limitò a predisporre la segnaletica orizzontale, ma lo fece tracciando il punto di passaggio dei dipendenti del reparto stampaggio «in un’altra zona, diversa da quella percorsa il giorno del sinistro ». E’ agevole quindi dedurre che una rivalutazione, sia pure tardiva, della pericolosità del luogo ove si era verificato l’incidente aveva indotto la Società a disciplinare diversamente il transito, consentendolo in un altro punto di passaggio ed apponendovi la necessaria segnalazione.
La condotta omissiva contestata ha avuto certamente rilievo causale, atteso che, ove le citate disposizioni fossero state rispettate e fosse stata apposta sul luogo un’adeguata segnaletica orizzontale, il necessario rispetto della stessa avrebbe introdotto l’obbligo, da parte dei dipendenti, di osservare specifiche modalità comportamentali in corrispondenza con i punti segnalati, con la ragionevole certezza (o, quanto meno, con elevata probabilità logica) che il rispetto di tali modalità da parte dei lavoratori interessati avrebbe evitato eventi del tipo di quello per cui si procede. Ciò corrisponde appieno al paradigma del capoverso dell’art. 40 cod.pen., atteso che certamente sussisteva in capo al datore di lavoro l’obbligo giuridico di impedire simili eventi lesivi (anche in relazione alla regola generale di cui all’art. 2087 cod.civ., che ispira l’intera materia prevenzionistica) e che la condotta omissiva a lui imputata ebbe rilievo causale sulle lesioni riportate dal lavoratore, integrando una tipica ipotesi di “causalità della colpa”, ossia di configurabilità del nesso eziologico tra la violazione della regola cautelare e l’evento, atteso che detta regola era volta a prevenire ed evitare eventi della stessa natura di quello verificatosi.
Fonte: Olympus.uniurb