Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2021, n. 18951 – Operaio precipita con una autobetonpompa nella scarpata: responsabilità del coordinatore che non prevede nel PSC il rischio inerente la posa del calcestruzzo percorrendo strade con dislivelli.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che «il coordinatore per la progettazione risponde per l’infortunio riconducibile all’inadeguata valutazione, nel piano di sicurezza e di coordinamento, del rischio interferenziale, e alla mancata previsione di misure di sicurezza idonee a prevenirlo». Inoltre «al coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori spettano compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS».
La Suprema Corte ricorda poi che «qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica é addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione». Riguardo al comportamento del lavoratore «altro é il comportamento caratterizzato da imprudenza anche grave, come nell’occorso, ed altro é il comportamento abnorme, o comunque eccezionale e imprevedibile, come tale interruttivo del nesso di causalità. In proposito va ribadito il principio, affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia».
In ultimo, la Corte di Cassazione ha precisato che «da sempre, le figure dei coordinatori per la progettazione e per la sicurezza non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul luogo di lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori». Inoltre «la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo».
Fonte: Olympus.uniurb