Cassazione Penale: prassi contra legem foriera di pericoli, responsabilità del datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2021, n. 19560 – Prassi scorretta nell’attività di movimentazione dei tondi in lavorazione.

La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha rilevato che «il modus operandi dell’infortunato, pur dissonante rispetto alle prescrizioni dell’azienda, costituiva il frutto di un errore fisiologico a fronte dell’insufficienza strutturale della direttiva aziendale e della prassi interna che ne tollerava l’inosservanza». Al riguardo ha anche ricordato che «l’ASL era intervenuta a seguito di un infortunio analogo nel 2006, raccomandando procedure di verifica periodica ed una stretta vigilanza sull’operato dei lavoratori», ma «nonostante i pregressi incidenti e le prescrizioni delle ASL di prevedere un controllo costante degli operai, sussisteva una prassi scorretta, che imponeva ai lavoratori di procedere a proprio rischio e pericolo».

Il datore di lavoro «avrebbe dovuto predisporre le opportune misure di prevenzione ed assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate, direttamente o attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati, e la previsione di procedure che assicurassero la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi».

La Suprema Corte ha anche evidenziato che «la direttiva adottata dall’azienda era laconica, non specificava le modalità attuative di quel segmento di operazione e lasciava ampi margini di errore per la sua sinteticità» e che «nell’esercizio dell’attività lavorativa risultava essersi instaurata, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, con la tolleranza o col consenso del datore di lavoro, venuto meno ai doveri di predisposizione delle opportune misure di sicurezza e di sorveglianza in relazione alla pericolosa prassi operativa instauratasi; per cui è a lui ascrivibile il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche».

Fonte: Olympus.uniurb

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