Cassazione Penale: poteri e responsabilità del delegato alla sicurezza

La Suprema Corte, Terza Sezione Penale, con la sentenza del 20 novembre 2009 n. 44890 si è pronunciata sul tema della delega di funzioni confermando la condanna che era stata comminata dalla Corte d’Appello al dirigente comunale delegato dal Sindaco.

Con la sentenza 44890/2009 la Cassazione si è pronunciata sulle responsabilità per l’infortunio occorso ad un lavoratore che era stato colpito da una scheggia di ruggine che gli era penetrata in un occhio mentre era intento ad effettuare la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera, non essendo stato munito di idonei occhiali protettivi e non avendo ricevuto una adeguata informazione sui pericoli collegati allo svolgimento di tale attività.
Con particolare riferimento al motivo di ricorso con cui veniva fatto valere che la delega conferita dal Sindaco pro tempore in materia di salute e sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi “pienamente valida e produttiva di effetti giuridici” in quanto non accompagnata dall’effettivo trasferimento dal delegante al delegato delle risorse economiche necessarie per l’espletamento degli obblighi oggetto della delega, la Suprema Corte ha precisato che “se anche fossero vere le circostanze dedotte nell’atto di gravame, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l’invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate”.
Questo per il fondamentale principio per cui “il delegato che ritenga di non essere posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega”.

AG

Precedente

Prossimo