Ha poi affermato che al “datore di lavoro dell’impresa appaltatrice competeva la specifica e autonoma posizione di garanzia a tutela dei propri dipendenti, con la conseguente stringente incombenza, sullo stesso, del dovere di approfondire l’analisi dei rischi connessi all’esecuzione della prestazione allo stesso affidata in appalto e di governarne la gestione, attraverso l’adozione di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei propri lavoratori.”
Inoltre ha ribadito che “in materia di infortuni sul lavoro, l’appaltatore deve ritenersi responsabile per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni a carico dei propri dipendenti; misure da individuarsi di volta in volta in ragione delle peculiarità della sede di lavoro (Sez. 4, Sentenza n. 3774 del 09/10/2014, Rv. 262123), dovendo dunque l’appaltatore necessariamente avvedersi della specifica situazione nella quale all’occorrenza è chiamato ad operare.”
La Suprema Corte ha, infine, ricordato che “in tema d’infortuni sul lavoro, il principio dell’affidamento dev’essere contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi dei lavoratori ‘garantiti’ dal rispetto della normativa antinfortunistica; da tanto conseguendo che il datore di lavoro, garante dell’incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare tutti i rischi ai quali espone questi ultimi e a prevenirli, non potendo invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui (v. Sez. 4, Sentenza n. 22622 del 29/04/2008, Rv. 240161).”.