Cassazione Penale: responsabilità del committente per omessa nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 febbraio 2021, n. 4486 – Caduta mortale dall’alto. Responsabilità del committente per omessa nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito il principio «secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all’art. 90, d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, é connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione».
Inoltre «il committente risponde anche in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro».

La Suprema Corte ha poi soggiunto che «la nomina di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in base all’allora vigente D.Lgs. 494/1996 (cfr. art. 5), non dissimilmente da quanto previsto dalla normativa oggi in vigore, aveva lo scopo di verificare (anche) l’idoneità dei ponteggi sotto il profilo della sicurezza dei lavori in quota».
Nel caso di specie «la già vista, immediata percepibilità delle carenti condizioni di sicurezza del cantiere (ed in specie dell’impalcatura dalla quale cadde lo I.S.) rende evidente che l’accaduto rientrava nell’area di rischio governata da ambedue i garanti chiamati a rispondere della sua concretizzazione: non solo il datore di lavoro, quale primo e diretto soggetto al debito di sicurezza nei confronti del suo dipendente, ma anche il committente, in relazione alla porzione di adempimenti facenti capo al medesimo e da lui disattesa a fronte dell’evidente consistenza del rischio presente nel cantiere, tenuto conto delle mansioni di ordine “generalistico” di fatto espletate dal lavoratore deceduto».

La Corte di Cassazione ha in ultimo ricordato che «in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia» ed é di tutta evidenza che «nell’ambito di tale sfera di rischio rientrava anche l’utilizzo di un ponteggio manifestamente inidoneo da parte di un soggetto che, come la vittima, espletava di fatto mansioni di vario genere nell’ambito del cantiere».

Fonte: Olympus.uniurb

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