Cassazione Penale: responsabilità del CSE per mancata contestazione

Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto: responsabilità del CSE per mancata contestazione. I richiami verbali non rilevano, necessario l’atto scritto

L’art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che vanno ben oltre la mera ed asettica “verifica” (nel senso riduttivo inteso dall’imputato) ma che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali (fra le quali organizza la cooperazione ed il coordinamento), dovendo contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento e segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori. Del resto, come già affermato da questa Corte, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.494 del 1996 e l’art. 92 D.Lgs. n. 81 del 2008.

E’ un dato di fatto (non contestato dall’imputato) che l’impresa esecutrice dei lavori stava eseguendo lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto. Costituisce altro dato di fatto che l’imputato non ha mai contestato per iscritto all’impresa esecutrice dei lavori la grave inadempienza riscontrata, né ha preso altre iniziative volte a impedire la permanenza del grave rischio all’incolumità dei lavoratori. Lo stato dei fatti denunzia ex se la mancanza di vigilanza da parte del coordinatore che non ha prodotto i risultati voluti dalla norma. La contestazione, tra l’altro, deve risultare da atto scritto, la sua esistenza non può essere oggetto di testimonianza, come di fatto pretende il ricorrente. I “richiami verbali” non rilevano.

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