Cassazione Penale: responsabilità del datore di lavoro per caduta dalla scala a libro usata per operare in quota

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2021, n. 25040 – Caduta dalla scala in alluminio a libro usata per operare in quota. Responsabilità del datore di lavoro.

Nel caso di specie il lavoratore infortunato era salito su una scala in alluminio a libro «per effettuare un intervento e, a causa della flessione del coperchio della canalina, che si staccava e lo spingeva all’indietro, perdeva l’equilibrio e rovinava a terra, unitamente alla scala».

Il lavoratore aveva dichiarato «che la sorpresa da lui provata alla vista di un cavo di fibra ottica giuntato lo aveva indotto, per timore di un danno, a “mollare la presa sul fascio di cavi” e che il contemporaneo distacco del coperchio della canalina, non fissato regolarmente, gli aveva fatto perdere l’equilibrio». Dunque «il lavoratore, se avesse potuto utilizzare una scala in quota in totale sicurezza, usando, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, entrambe le mani, senza necessità di tenersi con una delle due alla scala, si sarebbe trovato in una posizione del tutto stabile e non avrebbe perso l’equilibrio, potendo effettuare la presa, con una mano, del fascio di cavi e, con l’altra, del coperchio, poi distaccatosi. L’effettiva stabilità sulla scala del lavoratore avrebbe, quindi, permesso a quest’ultimo di far fronte alla concomitanza dei due eventi senza la perdita dell’equilibrio».

La colpa del datore di lavoro è dunque «consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, omettendo di individuare nel documento di valutazione dei rischi procedure specifiche per intervenire in quota, onde effettuare lavori di carattere non estemporaneo e di non breve durata; prevedendo genericamente l’impiego di scale portatili, il cui utilizzo era descritto solo schematicamente; mettendo a disposizione del lavoratore una scala in alluminio a libro non adatta per operare in sicurezza».

Fonte: Olympus.uniurb

Vai al testo completo della sentenza…

Precedente

Prossimo