Cassazione Penale: Responsabilità del datore di lavoro per i vizi di costruzione del macchinario

La Suprema Corte, Sez. 4, con la sentenza del 14 marzo 2016 n. 10721, si è espressa sulla responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio di una lavoratrice causato dallo schermo di protezione di una macchina non idoneo.

La Corte di Cassazione in questa sentenza ha evidenziato che “il datore di lavoro è tra l’altro tenuto a fornire ai lavoratori macchinari sicuri, mentre eventuali concorrenti profili colposi addebitabili ad altri [il fabbricante, il noleggiatore o, nel caso di specie, il precedente proprietario del macchinario] non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore, essendo quindi configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell’azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone – senza avere appositamente accertato che il proprio dante causa [costruttore, precedente proprietario, ecc.], abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto “affidamento” sull’osservanza da parte di questi delle regole della migliore tecnica”.

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