Cassazione Penale: responsabilità del datore di lavoro per lo sganciamento dell’imbracatura

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 maggio 2019, n. 19381 – Inatteso sganciamento dell’imbracatura e caduta dall’altezza di 7 metri. Nessuna responsabilità del datore di lavoro nel caso abbia predisposto tutte le misure di sicurezza adeguate.

L’inatteso sganciamento dell’imbracatura è stato la causa assorbente che ha determinato l’evento lesivo. Trattasi di causa non solo imprevedibile, ma anche inevitabile, giacché il contesto della prestazione del lavoro non poteva certo consentire al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell’utilizzo dello strumentario di sicurezza.

Una eventuale colpa del datore di lavoro va accertata, nel senso che va individuata la regola di condotta generica o specifica che si assume violata e, rispetto a tale norma, in ossequio ai principi generali vigenti in materia, va verificata la sussistenza dei presupposti della prevedibilità e della evitabilità del fatto dannoso verificatosi.
Nel caso di specie non risulta individuata – nè individuabile- una regola cautelare violata che possa ricollegarsi all’evento, essendo stato accertato in sede di merito che il datore di lavoro aveva dotato il lavoratore del necessario presidio di sicurezza e informandolo/formandolo al riguardo in maniera adeguata.

Deve rammentarsi che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso.

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