Cassazione Penale: Responsabilità del datore di lavoro per macchinari privi di dispositivi di protezione

Cassazione Penale, Sez. Feriale, 4 settembre 2017, n. 39879 – “Conchigliatrici” prive di dispositivi di protezione. Responsabilità del datore di lavoro

La Suprema Corte, in questa sentenza, ha evidenziato che «la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito i termini dell’annosa questione riguardante le condizioni alle quali può riconoscersi rilevanza interruttiva del nesso causale, nell’ambito dei reati colposi da infortuni sul lavoro, al comportamento imprudente, inesperto, negligente del lavoratore.
Perno centrale dell’Indirizzo tracciato dalla giurisprudenza della Corte, anche a Sezioni Unite, è costituito dal fatto che la condotta inosservante del lavoratore si collochi o meno nell’area di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. In tale quadro si considera “interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è “interruttivo” (per restare al lessico tradizionale) non perché “eccezionale” ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare” (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, non massimata sul punto; cfr. in termini Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 – dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603)».

La Corte di Cassazione ha poi ribadito che l’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 «fa obbligo al datore di lavoro -o al suo delegato alla sicurezza- di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto (Cass. Sez. 4, sent. n. 4549 del 29/01/2013)».

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