Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2023, n. 40463 – Infortunio mortale durante il sezionamento di una porzione rocciosa. Responsabilità del Direttore della cava.
Il Tribunale di Massa ha dichiarato tre imputati responsabili dei reati di omicidio e lesioni colpose in danno di due lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.
Con sentenza successiva la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado assolvendo uno degli imputati. Ha inoltre dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei restanti due imputati per il reato di lesioni colpose, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena a loro inflitta.
All’imputato, unico ricorrente in questa sede, era contestato di avere in qualità di Direttore responsabile della cava e di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, cagionato la morte di uno dei lavoratore dipendente della ditta. Si imputava al predetto di non avere fatto osservare le disposizioni normative e regolamentari a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, di non avere provveduto ad un’azione di controllo e verifica della procedura lavorativa adottata dagli operai impiegati nella cava (D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, art. 6), di non avere, in qualità di RSPP, individuato i fattori di rischio a cui era esposto il lavoratore ed elaborato misure preventive e protettive idonee a tutela di questi, in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 33, comma 1, lett. a), b), c) con ciò cagionando la morte dell’operaio cavatore.
L’operaio, intento ad eseguire le operazioni funzionali al sezionamento di una porzione rocciosa, veniva investito e schiacciato da un masso del peso di tre tonnellate che rovinava sulla sua persona e ne determinava l’immediato decesso. Il secondo lavoratore, presente ai fatti, fu interessato da malattia causata da grave stress psicofisico e guarita in giorni 61.
Il Tribunale aveva ritenuto integrati tutti i profili di colpa indicati nella contestazione elevata dall’Accusa.
La Corte di appello ha ritenuto che le carenze presenti nel Documento di Sicurezza e Salute (DSS) non avessero svolto alcun ruolo causale rispetto all’evento. Ha ritenuto responsabile l’imputato del reato a lui ascritto ritenendo che il ricorrente, ingegnere minerario e direttore responsabile della cava, pur conoscendo la situazione del sito in cui doveva operare il lavoratore non ha rivolto al sorvegliante alcuna specifica indicazione sulla tecnica estrattiva da attuare per evitare i rischi esistenti e conosciuti.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato.
Il ricorso deve essere rigettato.
Per leggere i motivi del rigetto andare alla sentenza completa.
Fonte: Olympus.uniurb