Cassazione penale – Responsabilità del direttore di stabilimento per infortunio con trapano privo dello schermo di protezione

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 45233 del 12 novembre 2015 – Responsabilità del direttore di stabilimento per un infortunio con un trapano a colonna privo dello schermo di protezione

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 45233 del 12 novembre 2015 – Responsabilità del direttore di stabilimento per un infortunio con un trapano a colonna privo dello schermo di protezione

“In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti.
Se ovviamente al C.G.D., in ragione della qualifica funzionale rivestita, non potevano farsi carico scelte gestionali generali rimesse al datore di lavoro, era peraltro del tutto pacifico che allo stesso, attesa la posizione apicale ricoperta nell’organigramma dello stabilimento, faceva capo una ben precisa e netta posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavori dipendenti in servizio nello stabilimento dallo stesso prevenuto diretto (cfr. Sez. 4 n. 6277/2007; Sez. 4 n. 19712/ 2009). Appare pertanto corretta l’indicazione della Corte di merito alle regole cui si sarebbe dovuto attenere l’imputato nel ruolo di dirigente con funzioni di direttore dello stabilimento, sul rilievo specifico della mancata adozione di misure organizzative ed integrative di controllo e di vigilanza (demandate a colui che rivestiva un ruolo apicale nello stabilimento e quindi del tutto differenti da quelle di ordine esecutivo rientranti invece nelle mansioni del capo squadra o del semplice preposto) finalizzate ad evitare il pericolo del verificarsi di infortuni quale quello di cui è causa.”

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