Cassazione Penale: responsabilità del direttore tecnico di cantiere e dell’escavatorista per l’investimento con mezzi meccanici

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2021, n. 14639 – Rischio di investimento durante le manovre dei mezzi meccanici. Responsabilità del direttore tecnico di cantiere e dell’escavatorista.

La Corte di Cassazione in questa sentenza ha ribadito il principio che «in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico ed il “capo cantiere” sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell’obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un “capo cantiere” non implica di per sé il trasferimento a quest’ultimo della sfera di responsabilità propria del direttore tecnico».

Nel caso di specie «il POS e il piano di sicurezza e coordinamento ponevano, con riferimento al rischio specifico derivante dalla presenza delle macchine operatrici, di tenersi a distanza ove fossero in movimento, in particolare, era vietata la presenza di persone in prossimità delle manovre di retromarcia». Si è inoltre accertato che il direttore tecnico «era responsabile della sicurezza del cantiere e impartiva ordini ai lavoratori, svolgendo di fatto le mansioni di preposto capo-cantiere, tanto è vero che colui che formalmente rivestiva la qualifica di capocantiere» in realtà «era addetto alla guida del camion e certo non avrebbe potuto svolgere alcun controllo sulla corretta e sicura esecuzione della manovra da parte degli altri lavoratori che operavano da terra, compreso chi guidava l’escavatore». Il direttore tecnico del cantiere «era dunque titolare di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale; inoltre esercitava di fatto anche le funzioni di preposto, sovrintendendo alle attività e quindi svolgendo funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative concretamente svolte». L’escavatorista poi «mentre era in atto la manovra di retromarcia del camion ha messo in moto il mezzo che guidava l’escavatore senza accertarsi della presenza di persone sulla propria traiettoria, contravvenendo la precise disposizioni indicate nel POS oltre che dalle regole di normale prudenza».

Fonte: Olympus.uniurb

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