Cassazione Penale: responsabilità di CSE, responsabile dei lavori, committente e preposto per la folgorazione degli operai

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2021, n. 14627 – Folgorazione nell’ambito di lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato su serra. Responsabilità di CSE, responsabile dei lavori, committente e preposto.

In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito il principio «in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia» e, nel caso di specie «é di tutta evidenza che nell’ambito di tale sfera di rischio rientrava certamente l’operazione di movimentazione e sollevamento dei carichi in corso al momento dell’infortunio, e alla quale i tre lavoratori erano assegnati».

Nel solco della giurisprudenza di legittimità ormai costante «si é recentemente precisato che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, é necessario che questi abbia posto in essere tutte le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante».

Nella specie «vi é un elemento di intrinseca responsabilità dei garanti, costituito dall’avere messo a disposizione dei lavoratori un mezzo meccanico inidoneo alla specifica funzione ed oggettivamente diverso da quello previsto nel P.S.C. e dall’avere omesso di considerare che i lavori di sollevamento dei carichi metallici a poca distanza dalla linea elettrica dovevano far considerare l’eventualità tutt’altro che remota – e nella specie verificatasi – di una possibile oscillazione di alcuno di detti carichi, con conseguente rischio (nella specie concretizzatosi) del verificarsi di un arco elettrico, idoneo a determinare la folgorazione degli operai». Riguardo al datore di lavoro, «la sua veste datoriale gli imponeva di fronteggiare un rischio fondante della prestazione di lavoro, come quello connesso all’uso di un mezzo meccanico inidoneo e diverso da quello indicato dal P.S.C.». E’, analogamente, da escludere che vi sia evidenza dell’assenza di responsabilità in capo al capo cantiere e preposto: «va in primo luogo ricordato che, in tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione é assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti». Va disattesa anche la tesi secondo cui la presenza sul cantiere, al momento dell’incidente, di altri garanti «escluderebbe il trasferimento della responsabilità in capo al medesimo; l’assunto va disatteso, in quanto, in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica é addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione».

La Corte di Cassazione ha anche ribadito che, se è vero «che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l’ipotesi in cui i lavori contemplino l’opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza», tuttavia nel caso di specie «deve ritenersi che quello concretizzatosi – ossia quello connesso alla presenza di una linea elettrica in quota in prossimità del cantiere – fosse un rischio generico», derivante «cioé dalla conformazione generale del cantiere stesso e, peraltro, previsto nello stesso P.S.C.» redatto dallo stesso C.S.E. «il quale però omise di verificare l’attuazione di quanto in esso previsto con riguardo all’idoneità del mezzo meccanico impiegato per il sollevamento delle strutture metalliche».

Fonte: Olympus.uniurb

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