Cassazione Penale: responsabilità del legale rappresentante o comportamento abnorme del lavoratore?

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 giugno 2023, n. 27759 – Morte del meccanico socio-lavoratore in officina. Responsabilità del legale rappresentante della Srl o comportamento abnorme del lavoratore?

 

La Corte di appello, in integrale riforma della sentenza del Tribunale che ha riconosciuto il legale rappresentante responsabile del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina anti-infortunistica, ha invece assolto l’imputato per insussistenza del fatto e ha revocato sia le statuizioni civili sia le sanzioni irrogate all’ente.
I fatti: il meccanico socio-lavoratore è stato trovato a terra sul pavimento dell’officina con amplissima parte del corpo ustionata e trasportato di urgenza con eliambulanza in ospedale specializzato è morto otto giorni dopo. Al momento dell’arrivo dei soccorritori nell’officina era in corso un incendio localizzato nel veicolo sollevato sul ponte e nella parte alta dell’immobile.
Ha ritenuto il Tribunale che il meccanico quel giorno si trovasse all’interno della cabina di guida di un furgone, collocato in alto su di un ponte sollevatore, intento ad effettuare riparazioni inerenti alla frizione del cambio, tramite una doppia saldatura: dal basso, cioè stando in piedi a terra, attraverso la saldatrice a filo continuo, e dall’alto, cioè agendo all’interno dell’abitacolo, in posizione accovacciata, con il cannello a gas. Trovandosi, appunto, dentro il veicolo, essendovi entrato da un finestrino abbassato, l’operaio ha acceso con fiamma libera un attrezzo per la saldatura munito di cartuccia contenente GPL, da cui in precedenza era uscito del gas, così provocando un’esplosione e, quindi, un incendio che si è subito propagato alle parti incendiabili del veicolo.
Il legale rappresentante è stato riconosciuto colpevole – essendosi ritenuta la vittima solo apparentemente socio-lavoratore dell’officina e in realtà dipendente di fatto – per avere omesso ogni valutazione circa l’effettivo rischio di quell’impresa e per avere omesso o inadeguatamente effettuata la doverosa formazione ed informazione del lavoratore.
La Corte di appello ha invece integralmente riformato la sentenza ritenendo, in buona sostanza, esistenti plurime e serie lacune nella ricostruzione degli accadimenti tali da non potersi escludere che il lavoratore abbia posto in essere un comportamento abnorme.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello affidandosi ad un solo complessivo motivo con il quale denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza di motivazione, e vizio di motivazione, che sarebbe contraddittoria ed illogica. Il ricorrente lamenta la illegittimità ed erroneità del ribaltamento della decisione in difetto di una confutazione, specifica e completa, delle argomentazioni della sentenza di primo grado, senza disattendere in maniera argomentata le prove raccolte e peraltro in mancanza di elementi probatori sopravvenuti o nuovi.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni: a fronte di una sentenza di primo grado ampia e molto analitica, la decisione impugnata si limita a qualche stringata considerazione in buona sostanza affermando che non essendo certa, ad avviso della Corte di merito, la dinamica del sinistro, non potrebbe escludersi un comportamento abnorme del lavoratore.
L’argomentare della Corte di merito si pone, però, in netto contrasto con due consolidati principi di diritto cui occorre invece dare continuità:
Il primo, che sottolinea la speciale forza persuasiva che deve avere la sentenza di riforma (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, PC in proc Fu e altri, Rv. 261327, secondo cui “In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna pronunciata in primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del “decisum” impugnato, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l’integrale riforma”; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, P.G. in proc. D.L. n., Rv. 269523, secondo cui “li giudice di appello che, riformando integralmente la sentenza di condanna di primo grado, assolve l’imputato per contraddittorietà del quadro probatorio, ha un dovere di motivazione “rafforzata”, consistente nell’obbligo di offrire un autonomo ragionamento che non si limiti ad una valutazione soltanto numerica degli elementi di prova contrapposti, ma consideri anche il peso, inteso come capacità dimostrativa, degli stessi”; e, soprattutto, Sez. U, n. 1480Euro) del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430, che ha puntualizzato che “Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva”).
Il secondo, in tema di accertamento della abnormità della condotta del lavoratore e delle lacune datoriali in tema di sicurezza, è affermazione costante e condivisibile quella secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, perchè possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata affinchè la Corte di appello, eventualmente rinnovata l’istruttoria anche attraverso l’eventuale acquisizione di sapere tecnico-scientifico, ricostruisca la dinamica degli accadimenti, traendone, nella sua autonomia valutativa, le necessarie conseguenze.

Fonte: Olympus.uniurb

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