Nondimeno non può trascurarsi che “in tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell’obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione”, poteri di gestione incontestabilmente riconosciuti ed effettivamente svolti dalla prof.ssa F.P., la quale, come correttamente ritenuto dai Giudici di merito, avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare alla Provincia le problematiche dell’istituto alla stessa affidato, nel caso di specie la insicurezza del solaio in questione per la presenza di apertura coperte da fragili lucernai, illustrando la situazione e chiedendo e sollecitando i conseguenti interventi strutturali. Ciò che, invece, non fu fatto, avendo i Giudici di merito accertato che le richieste, pur in effetti inoltrate all’ente territoriale ed ad altri soggetti pubblici, non contenevano però alcuna menzione della problematica in questione, che non poteva ritenersi compresa in diciture estremamente generiche relative a “ringhiere”, a “terrazzi” e ad “adeguamento porte”, di sicurezza e non. Si preferì, invece – hanno conformemente stimato Corte di appello e Tribunale – affidarsi ad una soluzione, per così dire, “artigianale”, che si rivelò purtroppo in concreto insufficiente per eliminare il pericolo: ed è, dunque, nell’errato inquadramento originario e nella inidonea gestione nel tempo del problema che è stata rilevata la mancanza di prudenza e, dunque, la colpa della dirigente scolastica».
La Suprema Corte ha anche precisato che al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto devono «addebitarsi la mancata valutazione del rischio precipitazione, essendo il solaio prossimo ad un corridoio da cui si accedeva alle aule frequentate dei ragazzi, la omessa apposizione di cartelli di divieto, la omessa informazione ed omessa formazione del personale circa il rischio di caduta, la omessa regolamentazione dell’apertura e della chiusura della porta e dell’impiego e della custodia delle chiavi del lucchetto; non senza evidenziare che erano proprio le concrete modalità di chiusura adottate a dimostrare la effettiva percezione del pericolo connesso, appunto, al solaio».
Inoltre la Corte di Cassazione ha evidenziato che «la posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall’altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l’esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo».