Cassazione Penale, Sez. 4, 27 maggio 2015, n. 22389 – Responsabilità di un medico per non aver avvertito il datore di lavoro dell’inidoneità del lavoratore al sollevamento pesi.
In questa sentenza la Corte di Cassazione si è espressa sul caso di un lavoratore che “da tempo, lamentando dolore alla schiena, chiedeva di essere addetto ad attività lavorativa compatibile con il suo stato di salute” e proprio per questo “si era recato a visita presso il medico dello stabilimento, il quale, dopo un esame piuttosto superficiale (a suo stesso dire), in attesa di ricevere il referto dell’immagine della risonanza magnetica prodotta dal lavoratore, aveva assai tardivamente, e ad incidente oramai verificatosi, impartito la prescrizione”.
La Suprema Corte ha stabilito che “se il professionista avesse segnalato la condizione di sofferenza del lavoratore con le relative prescrizioni, il datore di lavoro non lo avrebbe adibito a quelle mansioni pesanti che ne avevano causato la caduta”.
Fonte: Olympus.uniurb
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