Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 7 gennaio 2016, n. 18200 – Responsabilità per decesso lavoratori durante le operazioni di bonifica in luogo confinato
La Suprema Corte in questa sentenza ha evidenziato che «ai fini della responsabilità in caso di infortunio o malattia, la predisposizione da parte del datore di lavoro committente di misure atte alla gestione del rischio interferenziale non esclude la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non si tratti di provvidenze non compatibili. Il principio può essere formulato anche nei termini seguenti: “ai fini della responsabilità penale per l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale, la individuazione di misure di prevenzione operata dal datore di lavoro nell’ambito dell’attività di autonormazione prevista dal d.lgs. n. 81/2008 – in particolare di quella cui rimanda l’art. 26, co. 2 d.lgs. n. 81/2008 – non esclude la cogenza delle misure previste dalla normativa statuale, a meno che queste non risultino – non solo inefficaci ma – dannose ai fini della messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro”».
Fonte: Olympus.uniurb
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