Cassazione Penale, Sez. 4, 24 maggio 2022, n. 20121 – Infortunio con la macchina impastatrice priva di sistemi di sicurezza. Inadeguata disamina del problema della causalità della colpa.
Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata nella sua qualità di datore di lavoro.
Lamenta, con una articolazione, la violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputata. Assume in particolare che dall’istruttoria dibattimentale non era risultato accertato se il dispositivo di sicurezza installato sul macchinario al momento dell’infortunio avesse superato il periodo di attivazione che lo sottraeva alla garanzia di efficienza e che pertanto il giudizio di responsabilità era stato riconosciuto in mancanza di una verifica sulla colpa, in quanto il mancato funzionamento del disattivatore sarebbe potuto dipendere da caso fortuito, in quanto lo stesso era efficiente in epoca prossima ai fatti e, ancor prima, sul rapporto di causalità materiale, in assenza di una verifica sulla serie causale che aveva condotto al mancato funzionamento del sistema di sicurezza.
Il motivo di ricorso merita accoglimento laddove assume una non corretta valutazione da parte del giudice di appello della causalità della colpa laddove, pure a volere riconoscere l’inosservanza della regola cautelare concernente l’obbligo a carico del datore di lavoro di assicurarsi in modo continuo che i macchinari utilizzati siano costantemente efficienti e sottoposti a regolare manutenzione (art.69 ss. D.Lgs. n.81/2008), nella specie non risultava adeguatamente argomentato se alla base dell’infortunio potesse ravvisarsi l’inosservanza delle cautele sopraindicate, laddove risulta carente qualsiasi verifica sul fatto che il difetto di funzionamento dell’interruttore, che aveva dato luogo alla esclusione del sistema di sicurezza, fosse riconducibile al contestato difetto di manutenzione.
Invero il giudizio sulla causalità della colpa presuppone un’attenta verifica, tramite un giudizio controfattuale ipotetico, della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito ovvero, nel caso in specie, se il rispetto della regola cautelare, concernente la puntuale verifica dello stato di manutenzione del macchinario e dei suoi componenti, sarebbe stata in grado di scongiurare, con apprezzabile probabilità, il malfunzionamento del sistema di sicurezza tramite contattore (sez.4, n.7783 del 11 Febbraio 2016, P.C. in proc.Montaguti, Rv.266356; n. 34375 del 30 Maggio 2017, Fumarulo, Rv.270823; n.9705 del 15 Dicembre 2021, Pazzoni Brunello, Rv.2132855).
Orbene il giudizio espresso sul punto dalla Corte di Appello si è arrestata alla verifica sulla inosservanza di una regola cautelare laddove ha ritenuto che, riconosciuto il difetto di controllo periodico e di manutenzione sulla macchina impastatrice da parte del datore di lavoro, il mancato funzionamento nel corso della lavorazione di un sistema di sicurezza azionato da un interruttore, costituisse evenienza del tutto plausibile e conseguente di siffatta omissione. Peraltro il ragionamento del giudice distrettuale ha del tutto trascurato di verificare se il decorso causale che condusse all’infortunio sarebbe stato inertizzato dalla esatta osservanza della regola cautelare che si assume essere stata violata, tenuto conto che nessun argomento concludente a tale fine può essere tratto dallo stato di usura del contattore di cui la macchina era dotata al momento dell’ infortunio, in quanto non é stato possibile accertare quale fosse, sulla scorta delle istruzioni fornite dalla casa produttrice dell’interruttore, la durata fisiologica dello stesso.
Risultano peraltro elementi di incertezza sul punto, offerti dagli atti processo, in quanto, sulla scorta delle testimonianze assunte nel giudizio, è emerso che l’interruttore aveva funzionato correttamente fino a pochi giorni prima dell’infortunio, così da avvalorare l’inferenza contraria che non vi sia stato un diretto collegamento tra l’asserito difetto di manutenzione dei componenti della macchina impastatrice rispetto all’evento infortunistico.
Il ragionamento seguito dal giudice di appello è nella specie viziato da un errore di fondo laddove dall’istruttoria dibattimentale è emerso che la durata ventennale, cui ha fatto riferimento il funzionario dell’organo ispettivo non era riferita al contattore in uso al momento dell’infortunio, ma a quello che il tecnico aveva installato in sostituzione di quello ammalorato, di cui risulta agli atti ignota la marca e la garanzia di durata. Appare evidente pertanto che, nella specie, in presenza di un guasto dell’interruttore che avrebbe potuto dipendere da ragioni estranee ad un difetto di manutenzione dei componenti della macchina, non è coerente riconoscere il collegamento tra la violazione della regola cautelare, per “avere il datore di lavoro posto a disposizione del lavoratore un macchinario pericoloso e non idoneo in quelle circostanze di tempo e di luogo” rispetto all’evento infortunistico, proprio in ragione di una inadeguata disamina del problema della causalità della colpa, ritenendo satisfattiva l’esplorazione della colpa in termini oggettivi quale inosservanza della regola cautelare. Il giudice pertanto, a fronte della specifica doglianza articolata dalla difesa della parte ricorrente, avrebbe dovuto applicare i su esposti principi sulla verifica della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito richiesto al datore di lavoro sulla base dei principi in precedenza espressi.
Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata ai fini civili, con rinvio ai sensi dell’art.622 cod.proc.pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio.
Fonte: Olympus.uniurb