Cassazione Penale: Rifiuti – L’autorizzazione prevista dalla normativa in materia di rifiuti non è sostituibile con altro titolo abilitativo

Sintesi della sentenza n.19129 del 9 maggio 2014 della Cassazione Penale Sez. III

Con sentenza n. 19129 del 9 maggio 2014 la Cassazione Penale Sez. III ha affermato che l’autorizzazione necessaria per la gestione dei rifiuti non può essere sostituita da altro titolo abilitativo.
Nello specifico la vicenda trae origine dal provvedimento, emesso dal tribunale del riesame, di annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti degli indagati che realizzavano e gestivano su un’area, senza la prescritta autorizzazione, una discarica destinata allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
Avverso il provvedimento di annullamento del sequestro il Pubblico Ministero proponeva ricorso.
La Cassazione ha ricostruito la vicenda sostenendo che gli indagati gestivano nell’area originariamente sequestrata una discarica abusiva quali locatari, in comodato d’uso, di un terreno agricolo ove erano depositati rifiuti speciali costituiti (tra l’altro) da numerosi pneumatici e cerchioni di autovetture; i materiali riferibili agli attuali indagati erano qualificabili come rifiuti atteso il loro stato di conservazione, in quanto in disuso e abbandonati.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la circostanza che la detenzione dei beni sequestrati fosse legittima (in quanto derivante da attività commerciale di regolare acquisto e vendita degli stessi e non da discarica) è questione del tutto irrilevante, in quanto ciò che rileva è che la gestione del rifiuto – nella specie cerchioni e pneumatici usati- non fosse autorizzata.
La Cassazione ha, infatti, sottolineato, che se manca l’apposita autorizzazione per la gestione dei rifiuti prevista dalla legge, l’attività commerciale posta in essere, seppur lecita, non può costituire titolo abilitativo per la gestione dei rifiuti sostitutivo dell’autorizzazione necessaria per legge, nè è possibile giustificare il degrado ambientale con la legittimità della suddetta attività commerciale svolta.
Il ricorso è stato giudicato fondato e, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale.

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