Cassazione Penale: rimozione di un estintore e ipotesi delittuosa prevista dal Codice Penale

Cassazione Penale, Sez. 1, 07 settembre 2023, n. 36908 – Rimozione di un estintore dall’area di servizio carburante. Ipotesi delittuosa prevista dall’art. 437 c.p.

 

La sentenza della Corte di appello, in parziale riforma di quella del Tribunale, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 432 c.p. mentre l’ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 1 D.Lgs. n. 66 del 1948 e 437 c.p.
La contestazione dell’art. 437 c.p. afferiva alla rimozione di un di un estintore allocato nell’area di servizio carburanti, apparecchio quindi destinato alla prevenzione di disastri o infortuni sul lavoro.
A ragione della decisione confermativa della sussistenza di tale reato, la Corte territoriale ha evidenziato l’ininfluenza della circostanza che fosse stato rimosso un solo estintore, valorizzandone l’innegabile natura di presidio alla prevenzione degli incendi, indispensabile alla sicurezza sul luogo di lavoro e osservando che “la mancanza di anche un solo estintore ha l’attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l’integrità fisica dei lavoratori gravitanti attorno all’attività imprenditoriale e all’ambiente di lavoro, rendendo più difficile la tutela dai pericoli d’incendi e più facile la loro estensione”.
L’imputato ricorre per cassazione.

Il ricorso è infondato.
L’art. 437 c.p. contempla il reato di “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro” e sanziona con la reclusione da sei mesi a cinque anni la condotta di chiunque “omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia” e, al comma 2, prevede che “se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.
Il reato è ricompreso tra quelli di pericolo per la pubblica incolumità e, nella sua forma commissiva (rimozione ovvero del danneggiamento degli impianti, apparecchi ovvero segnali), è un reato comune.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha indicando le ragioni per le quali ha ritenuto che la condotta dell’imputato avesse assunto il prescritto carattere di potenziale diffusività del pericolo. Nella motivazione delle sentenze di merito, infatti, si è dato adeguato e coerente conto della circostanza che l’asportazione dal distributore di carburante anche di un solo estintore, sicuro presidio indispensabile alla sicurezza del luogo sotto il profilo della prevenzione d’incendi, era senz’altro idoneo – quanto meno in via astratta – a pregiudicare l’integrità fisica dei lavoratori e di tutte le persone gravitanti attorno a quell’area o che avevano accesso, trattandosi di un luogo caratterizzato dal elevatissima concentrazione di sostanze infiammabili.
Il giudice di primo grado, ha fatto altresì espresso riferimento all’ulteriore rilevante circostanza, rimasta incontestata, che si trattava di un distributore di carburante situato su una strada provinciale, a traffico veicolare ordinario, come documentato dalle immagini riprese dal circuito di video sorveglianza.
Si tratta di motivazione che resiste alle censure, generiche e contro-valutative, contenute nel ricorso.

Fonte: Olympus.uniurb

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