Cassazione Penale, Sez. 4, 30 aprile 2018, n. 18677 – Crollo di un solaio. Ruolo del titolare della società a cui è stata appaltata la realizzazione della pavimentazione del capannone e del preposto di fatto.
In questa sentenza la Suprema Corte ha ricordato che “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez.4, n. 50037 del 10/10/2017 Ud., Rv. 271327)”.
Nella fattispecie, pertanto, sul direttore del montaggio delle opere prefabbricate incombevano “gli obblighi il cui mancato adempimento è stato contestato ed ha determinato la presente condanna – in particolare gli obblighi di verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico e di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (art. 19 lett. b e lett. d, del d.lgs. n. 81 del 2008) e di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva (26 del d.lgs. n. 81 del 2008)”.
Nella fattispecie, pertanto, sul direttore del montaggio delle opere prefabbricate incombevano “gli obblighi il cui mancato adempimento è stato contestato ed ha determinato la presente condanna – in particolare gli obblighi di verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico e di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (art. 19 lett. b e lett. d, del d.lgs. n. 81 del 2008) e di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva (26 del d.lgs. n. 81 del 2008)”.
Fonte: Olympus.uniurb
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