Cassazione Penale sull’ambiente: L’abbandono di un veicolo fuori uso integra il reato di abbandono di rifiuto speciale

Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 19 maggio 2014 n. 20492

Con sentenza n. 20492/2014 la Cassazione Penale ha affrontato la questione della qualificazione, ai fini penali, dell’azione di abbandono incontrollato di veicoli fuori uso costituenti rifiuti speciali.
Nello specifico il proprietario di un’automobile veniva condannato in primo grado al pagamento della multa di euro 2000 per aver abbandonato un rifiuto pericoloso (un’automobile) su un’area pubblica.
Al riguardo, il giudice di merito aveva qualificato il veicolo “fuori uso” come “rifiuto speciale”, rilevando la volontà di abbandono da parte del proprietario e la oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione.
Avverso la decisione del tribunale veniva proposto ricorso.
La Cassazione, confermando quanto stabilito in primo grado e richiamando la recente giurisprudenza sul tema, ha affermato che, trattandosi di un’automobile, di proprietà dell’imputato, trovata in pessimo stato di conservazione e priva di vari componenti presso il parcheggio di un campo sportivo deve essere qualificato come rifiuto speciale.
La Suprema Corte ha, altresì, sostenuto che affinché si possa qualificare un veicolo “fuori uso” e quindi “rifiuto speciale”, rilevano, come nel caso in oggetto, la volontà di abbandono da parte del proprietario e la oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione.
Ciò significa che “in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato “fuori uso” in base alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 209 del 2003, art. 3, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata”.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è stato giudicato infondato e, pertanto, rigettato.

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