Sentenza n. 22436 del 24 maggio 2014 della Cassazione Penale, sez. III
Con la sent. 22436/2014 la Cassazione Penale ha Con la sent. 22436/2014 la Cassazione Penale ha affrontato la questione della qualificazione degli scarichi derivanti da attività artigianale e della relativa regolamentazione.
La vicenda in oggetto trae origine dall’accertamento eseguito nell’esercizio di una pasticceria, da cui era emersa la mancanza dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue.
Il Tribunale in primo grado aveva considerato irrilevante il fatto che detta autorizzazione fosse intervenuta dopo circa quattro mesi dal controllo perchè nel frattempo l’imputato avrebbe dovuto sospendere l’attività e pertanto aveva riconosciuto il titolare della pasticceria colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124 (scarichi di acque reflue in assenza di autorizzazione), condannandolo alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso.
La Cassazione, confermando la decisione di primo grado, ha sostenuto che “nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche.”
Nel caso di specie, è stato accertato che al momento del controllo il titolare era privo della prescritta autorizzazione per gli scarichi di acque reflue; è stato altresì accertato non solo l’avvenuto scarico di reflui, ma anche la loro provenienza da un locale adibito ad attività di pasticceria.
Per tali motivi il ricorso è stato giudicato infondato e, pertanto, rigettato.
La vicenda in oggetto trae origine dall’accertamento eseguito nell’esercizio di una pasticceria, da cui era emersa la mancanza dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue.
Il Tribunale in primo grado aveva considerato irrilevante il fatto che detta autorizzazione fosse intervenuta dopo circa quattro mesi dal controllo perchè nel frattempo l’imputato avrebbe dovuto sospendere l’attività e pertanto aveva riconosciuto il titolare della pasticceria colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124 (scarichi di acque reflue in assenza di autorizzazione), condannandolo alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso.
La Cassazione, confermando la decisione di primo grado, ha sostenuto che “nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche.”
Nel caso di specie, è stato accertato che al momento del controllo il titolare era privo della prescritta autorizzazione per gli scarichi di acque reflue; è stato altresì accertato non solo l’avvenuto scarico di reflui, ma anche la loro provenienza da un locale adibito ad attività di pasticceria.
Per tali motivi il ricorso è stato giudicato infondato e, pertanto, rigettato.
Fonte: Corte di Cassazione
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