Cassazione Penale: Trattamento dei rifiuti ed ampiezza della responsabilità del produttore iniziale

Con sent. n.13025 del 20/03/2014 la Cassazione Penale, sez. III, ha affrontato la questione della ripartizione della responsabilità tra i soggetti che operano nel trattamento dei rifiuti, qualora esso si svolga attraverso una catena di più fasi gestite ognuna da soggetti differenti.

La Cassazione Penale, sez. III, con sent. n.13025/2014 ha affrontato la questione relativa all’individuazione dei soggetti responsabili di eventuali illeciti derivanti dalla gestione del trattamento dei rifiuti.
Nella fattispecie, un imprenditore, quale produttore iniziale di rifiuti speciali, veniva sottoposto a misura cautelare perché gravemente indiziato di essersi associato con altri, allo scopo di commettere delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti, anche pericolosi, mediante una serie indeterminata di trasporti e sversamenti, presso siti sconosciuti o discariche non autorizzate, di ingenti quantità di materiale abrasivo di scarto.
Avverso la decisione cautelare veniva proposto ricorso con cui l’imprenditore deduceva la propria estraneità rispetto all’attività di smaltimento dei rifiuti, considerata, peraltro, l’inidoneità della sua organizzazione a svolgere tale smaltimento.
A tal riguardo la Suprema Corte ha specificato che nel caso in oggetto trova applicazione il disposto dell’art. 188, comma 1, del d.lgs. n. 152del 2006, secondo cui “il produttore iniziale dei rifiuti – in questo caso la società dell’indagato – che consegni tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il trattamento conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari.”
In sostanza, colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.
Il ricorso è stato giudicato infondato e, pertanto, rigettato.

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