Un dipendente di fatto (assunto da 2 giorni e non regolarizzato) cadeva da un trabattello privo di parapetto sbattendo violentemente la testa e procurandosi lesioni personali gravi.
“Al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati ex art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro,
– non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo,
ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza“.
Non è infatti sufficiente la presenza di un eventuale altro soggetto gravato da obbligo di garanzia, indicato dal ricorrente come preposto (di fatto): come condivisibilmente già ritenuto da questa Corte,
– se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento,
– ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela.
Ad avviso della Corte, va poi assolutamente sottolineato – e trattasi di considerazione decisiva – che era stato ovviamente il datore di lavoro a mettere a disposizione del lavoratore il trabattello risultato inadeguato: a tale ultimo riguardo, giova evidenziare che i giudici di merito, sulla scorta delle acquisizioni probatorie (fotografie ed accertamenti dei verbalizzanti “in loco”), hanno precisato che il trabattello in questione era del tutto privo di parapetti, nemmeno rinvenuti sul posto, e presentava i bordi del piano di calpestio danneggiati con evidente instabilità e pericolosità dell’attrezzo, dunque, a prescindere dalla sua maggiore o minore altezza dal suolo
Fonte: olympus.uniurb.it