Cassazione: Responsabilità del CdA e condanna del Legale rappresentante

Delega ritenuta non conforme

D.lgs. 81/2008: Anche in presenza di delega di gestione conferita ad uno o più amministratori,non è interamente esclusa la responsabilità del delegante che rimane titolare del dovere di controllo e vigilanza.

La sentenza affronta la responsabilità di un datore di lavoro che, avendo omesso di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza dei lavoratori, aveva determinato un grave infortunio a danno di un dipendente, gravemente colpito al volto da una trave di legno.

Il Tribunale in primo grado comminava la pena di mesi 3 di reclusione, oltre il risarcimento dei danni alla parte civile.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso.

La Corte ricorda che, come in precedenti plurime sentenze, ha già avuto modo di statuire, nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

In tali termini, la violazione di che trattasi non può imputarsi ad un fattore contingente e occasionale, o comunque non prevedibile, ma si rivela talmente grave e “strutturale”, da investire indubitabilmente compiti e decisioni di alto livello aziendale non delegabili e proprie di tutto il consiglio di amministrazione ed, in ogni caso, obblighi di sorveglianza e denuncia gravanti su ciascuno dei suoi componenti.

Se ciò vale per i singoli componenti del consiglio, a maggior ragione la posizione di garanzia rimane radicata in capo al presidente del consiglio di amministrazione.

Il ricorso è stato giudicato infondato e, pertanto, rigettato.

Leggi le motivazioni dettagliate e l’intero testo della sentenza nell’area riservata agli abbonati (cerca: “CdA”).

Precedente

Prossimo