Il principio di diritto è stato stabilito dalla Corte di cassazione, con la sentenza 21362/2013.
“L’errore, ancorché colposo, del datore di lavoro sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato, cadendo su un elemento normativo integrante la fattispecie, comporta l’esclusione della responsabilità penale“.
La Corte di appello di Napoli nel 2011 aveva confermato la pronunciata del Tribunale di Avellino e dunque la relativa condanna a due mesi di arresto e 3500euro di ammenda, a carico di una esercente l’attività di preparazione e concia di pelli di cuoio per occupato alle proprie dipendenze un cittadino indiano sprovvisto di permesso dì soggiorno (nel 2007).
Con riferimento all’elemento psicologico del reato, osserva il Collegio, la Corte territoriale aveva esplicitamente valorizzato la natura contravvenzionale del reato (Dlgs n. 286/1998, art. 22, comma 5), punito all‘epoca anche a titolo di colpa, non elisa dalla buona fede del datore di lavoro.
Tuttavia, secondo la Cassazione i giudici del merito non hanno “correttamente considerato che il Dl 23 maggio 2008, n. 92, art. 5, comma 1 ter, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 – volendo reprimere più gravemente il reato e sostituendo la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno e dell’ammenda di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5.000, sempre per ogni lavoratore impiegato – ha trasformato la contravvenzione in delitto, di guisa che allo stato, ai sensi dell’art. 42 c.p., comma 2, il fatto è ora punito solamente se commesso con dolo, non essendo nulla di diverso espressamente preveduto dalla norma incriminatrice”.
In definitiva “L’intervento normativo del 2008 ha reso penalmente irrilevante la responsabilità colposa, risolvendosi, per tale ipotesi, in una abolizione parziale della fattispecie previgente”.
Per cui ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, “anche le condotte pregresse di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno valevole a fini lavorativi, possono dunque essere tuttora punite solamente se dolose