Con riferimento alle domande -accolte dalla corte territoriale – di risarcimento del danno esistenziale per perdita del rapporto parentale e del danno morale e biologico jure successionis invocati dalla madre di un lavoratore deceduto dopo quattro giorni da un infortunio sul lavoro, la S.C.,:
– ha negato il danno esistenziale (in quanto duplicazione del danno morale jure proprio già riconosciuto)
– ha negato il danno morale jure successionis (in quanto duplicazione del danno biologico richiesto allo stesso titolo),
ha confermato il riconoscimento nella misura del 100% del danno biologico terminale jure successionis, considerando, più che il lasso temporale tra l’infortunio e la morte, l’intensità delle sofferenze provate dalla vittima dell’illecito per la presenza di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di intensità tale da determinare nella percezione dell’infortunato un danno catastrofico, in una situazione di attesa lucida e disperata dell’estinzione della vita.
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(LP)