La Cassazione ha confermato le condanne dei membri del CdA e del direttore dello stabilimento indipendentemente dalle conoscenze del tempo.
Inoltre ha dichiarato legittimo chiedere i danni morali da parte delle associazioni dei lavoratori.
Sul tema pubblichiamo (vedi link a fianco):
– note dell’Avv. Rolando Dubini
– il testo della Sentenza n. 38991
Sulle responsabilità D.Lgs. 82/2008 e 231/2001, partecipa alle seguenti iniziative:
– CONVEGNO Convegno del 25 novembre
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria ON LINE.
– CORSO di Formazione il 23 novembre a Milano
L’iscrizione è obbligatoria (a catalogo).
(LP)
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L’intero consiglio di amministrazione deve rispondere in caso di incidenti e morti sul lavoro ricorrenti e protratti nel tempo, perché nessuno interviene a mettere in campo le opportune misure di sicurezza.
Il CDA non è esente dalle responsabilità e conseguenze (sia penali sia di risarcimento dei danni per i familiari delle vittime e per i sindacati) solo con la delega a un singolo componente.
Anche in caso di delega, infatti, risponde tutto il vertice aziendale:
– l’amministratore delegato
– il CDA
– il direttore di stabilimento.
Così ha deciso la Cassazione con la Sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010 nelle motivazioni relative al processo per gli 11 operai morti nello stabilimento piemontese “Montefibre” di Verbania, per le conseguenze dell’amianto dal 1972 al 1996, relative alle omissioni dolose sulla sicurezza ul lavoro.
Inoltre la Cassazione ha dichiarato il diritto a ricevere un risarcimento dei danni patrimoniali e morali:
– dei sindacati
– delle associazioni, che a vario titolo sono sempre stati accanto ai lavoratori esposti a rischi per la salute.
La Cassazione, infatti, ha motivato che: il sindacato può aver subito un “danno economico per la riduzione dei lavoratori iscritti a causa del venir meno della fiducia nella sua capacità rappresentativa”.
Inoltre, sia la Cgil sia “Medicina democratica” sia vale per tutti gli enti di fatto hanno il diritto al risarcimento del danno morale “per la lesione dell’interesse statutariamente perseguito di garantire la salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro, presidiato costituzionalmente dagli articoli 2 e 32 della Costituzione”.
In base a questi determinanti principi, la Cassazione ha:
– convalidato le condanne per omicidio colposo di tre operai morti per asbestosi, malattia “firmata dall’amianto”
– ha disposto un approfondimento di motivazione per le condanne relative a otto operai morti per mesotelioma alla pleura.
In questo caso i giudici di appello dovranno spiegare, poichè gli studi scientifici non sono univoci, perché hanno scelto l’opzione “multistadio”, tra:
– la “teoria multistadio” – in base alla quale il male avanza con il protrarsi dell’esposizione all’amianto – e
– la “teoria della dose killer” – in base alla quale anche una sola esposizione è letale.
(Red)