Sentenza Corte Costituzionale: è incostituzionale modifica art.14, c 1 D.Lgs.81/2008, introdotta da 106/2009

Con sentenza n. 310 del 2 novembre 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81 per una parte modificata dal introdotta da 106/2009. Nota del Ministero del Lavoro.

Con la Sentenza n. 310 del 2 novembre 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall’articolo 11, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’ articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in seguito a tale Sentenza della Consulta ha emanato la nota pro. 25/SEGR/0018802 dell’8 novembre 2010 con la quale fornisce le nuove indicazioni operative.

La Direzione evidenzia l’obbligo per il personale ispettivo di motivare sia pur sinteticamente, l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione (fermi restando i contenuti più esaustivi del verbale conclusivo di accertamento), al fine di consentire al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso.

In considerazione di ciò, è opportuno che al modello di sospensione per lavoro irregolare, attualmente in uso, il personale ispettivo inserisca i nominativi dei destinatari della sospensione direttamente nel provvedimento di sospensione, senza alcun rinvio al verbale di primo accesso ispettivo.

(LP)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo