Progetti dimostrativi mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2.

Sulla G.U. dell’UE L 290/39 del 6-11-2010 è pubblicata la Decisione 2010-670-UE della Commissione del 3 novembre 2010 che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
Il consiglio europeo del giugno 2008 ha invitato la Commissione quanto prima un meccanismo inteso ad incentivare investimenti degli Stati membri e del settore privato volti ad assicurare la costruzione e la messa in funzione, entro il 2015, di un massimo di 12 impianti di dimostrazione tecnologica per la cattura e lo stoccaggio di CO2 (“CCS”).

L’articolo 10 bis, paragrafo 8 della citata direttiva del 2003 istituisce un meccanismo per il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale, mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 e di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili (progetti dimostrativi FER). Al fine di garantire il funzionamento corretto di questo meccanismo, è necessario stabilire norme e criteri di selezione e attuazione per tali progetti, nonché i principi di base che derivano per la monetizzazione delle quote e per la gestione delle entrate.

Il 7 ottobre 2009 la Commissione ha adottato la comunicazione “Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio”(COM(2009)519 definitivo), che sottolinea il ruolo del finanziamento di cui alla presente decisione nell’attuazione del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano ST) relativamente ai progetti dimostrativi necessari.

Il finanziamento a titolo della presente decisione è soggetto ad approvazione preventiva da parte della Commissione europea per ogni eventuale componente di aiuto di Stato del contributo finanziario complessivo d parte di risorse pubbliche, conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato, al fine di garantire che il finanziamento sia circoscritto a quanto necessario per l’attuazione e l’esercizio del progetto, tenuto conto di eventuali impatti negativi sulla concorrenza. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi finanziamento che comportino aiuti di Stato, conformemente all’articolo 108, paragrafo e3, del trattato, per consentire il coordinamento della procedura di selezione di cui alla presente decisione con la valutazione dell’aiuto di Stato.
L’istituzione di un programma dimostrativo UE che promuova i migliori progetti possibili riguardanti un ampio spettro di tecnologie in zone geograficamente equilibrate sul territorio degli Stati membri, non può essere realizzato in maniera soddisfacente se i progetti sono selezionati a livello nazionale.

La selezione deve dunque avvenire a livello dell’Unione. Al fine di garantire la coerenza con le procedure nazionali di selezione e finanziamento, gli Stati membri devono essere responsabili della raccolta delle domande di finanziamento sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti nella presente decisione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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