CE – Istituzione di un comitato di esperti sulle malattie rare.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 315/18 del 2.12.2009 è pubblicata la Decisione 2009/872/CE della Commissione del 30 novembre 2009 che istituisce un comitato di esperti dell’Unione europea sulle malattie rare.

La presente decisione parte dalla considerazione che il Libro bianco della Commissione “UN impegno comune per la salute: un approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013 “, adottato dalla Commissione il 23 ottobre 2007 e che elabora la strategia dell’Unione europea in materia di salute e identifica le malattie rare come settore primario di intervento.

L’elaborazione e l’attuazione delle attività comunitarie in materia di malattie rare richiedono una stretta collaborazione con gli organismi specializzati negli Stati membri e con le parti interessate.

Pertanto occorre un quadro al fine di regolari consultazioni con detti organismi, con i responsabili dei progetti finanziati dalla Commissione europea nel campo della ricerca e degli interventi di salute pubblica nonché con le altre parti interessate del settore.

Per tale fine, la presente Decisione, richiamandosi alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, presso la Commissione è istituito un comitato di esperti sulla malattie rare.

Il comitato, che agisce nell’interesse generale, ha il compito di assistere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione delle attività della Comunità nel campo delle malattie rare e di favorire gli scambi di esperienze, politiche e prassi pertinenti in materia tra gli Stati membri e tra le varie parti interessate.
Per conseguire tali obiettivi il comitato:
a) assiste la Commissione nel monitoraggio, nella valutazione e nella diffusione dei risultati delle misure adottate a livello comunitario e nazionale nel campo delle malattie rare;
b) contribuisce all’attuazione degli interventi comunitari in materia, in particolare procedendo all’esame dei risultati e proponendo miglioramenti delle misure adottate;
c) contribuisce all’elaborazione di relazioni della Commissione sull’attuazione della comunicazione della Commissione e della raccomandazione del Consiglio;
d) emette pareri e raccomandazioni o invia relazioni alla Commissione, si su richiesta di quest’ultima, sia di propria iniziativa;
e) assiste la Commissione a livello di cooperazione internazionale in materia di malattie rare;
f) assiste la Commissione nell’elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e di qualsiasi altra azione definita nella Comunicazione della Commissione e nella raccomandazione del Consiglio;
g) presenta alla Commissione una relazione annuale sulle proprie attività.

Il comitato, composto da 51 membri e da altrettanti supplenti, adotta il proprio regolamento interno d’intesa con la Commissione. Alle riunioni del comitato possono partecipare rappresentanti della Commissione, dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) nonché il presidente o il vicepresidente del comitato per i medicinali rari.

Possono essere ammessi in veste di osservatori i rappresentanti di organizzazioni internazionali, professionali o associazioni, attive nel campo delle malattie rare, che ne facciano domanda, debitamente motivata, alla Commissione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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