CE – Influenza A (H1N1)-Criteri di idoneità per i donatori di sangue.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 288// del 4 novembre 2009 è pubblicata la Direttiva 2009/135/CE della Commissione del 3 novembre 2009 che autorizza deroghe temporanee a determinati criteri di idoneità per i donatori di sangue intero e di emocomponenti di cui all’allegato III della direttiva 2004/33/CE alla luce del rischio di carenza dovuto alla pandemia di influenza A(H1N1).

La direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004 applica la direttiva a 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio rileva taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, al fine di aumentare l’approvvigionamento di sangue. L’allegato III di tale direttiva stabilisce anche i criteri di idoneità per i donatori di sangue.

La pandemia in corso, riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a norma del regolamento sanitario internazionale (2005), di influenza A(N1H1), definita dalla decisione 2000/96/CE della Commissione, quale modificata dalla Decisione 2009/539/CE della Commissione può mettere temporaneamente a rischio, nel breve periodo, l’approvvigionamento di sangue e di emocomponenti negli Stati membri diffondendosi tra i donatori e il personale dei servizi nazionali ematologia. Per garantire il continuo approvvigionamento di sangue e di emocomponenti possono essere quindi necessari piani di emergenza in grado di combinare strumenti operativi, normativi e di comunicazione.

La Commissione europea ha invitato il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ad effettuare una valutazione dei rischi relativa ad una temporanea riduzione del periodo di esclusione dei donatori dopo la conclusione di un episodio di tipo influenzale nel contesto della pandemia di influenza A(N1H1). Nella valutazione trasmessa il 9 ottobre 2009 veniva concluso che riducendo a 7 giorni il periodo di esclusione, l’aumento del rischio minimo sia per i donatori che per i riceventi e in ogni caso sarebbe meno grave dal rischio di carenza di sangue.

La presente direttiva, le cui misure sono destinate a rispondere a una situazione temporanea connessa specificatamente al virus influenzale A(N1H1) è opportuno che si applichi fino al 30 giugno 2010. Entro tale data dovrebbe essersi conclusa la fase culminante (2009/2010) della pandemia A(N1H1) e i rischi di carenza di sangue dovrebbero pertanto essere diminuiti; inoltre saranno disponibili dati epidemiologici più precisi riguardo a tale malattia e alla vaccinazione.

E’ quindi opportuno che gli Stati membri siano autorizzati con urgenza a derogare, in via temporanea ed eccezionale, ai citati criteri di idoneità, purchè vengano rispettate le condizioni stabilite nella presente direttiva. Considerato il carattere imminente del rischio di carenza di sangue determinato dalla pandemia di influenza A(N1H1) in corso, occorre che la presente direttiva entri immediatamente in vigore per consentire agli Stati membri di recepirla e di predisporre le misure necessarie nel più breve tempo possibile.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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