Riciclaggio -Integrazioni legislative concernenti la prevenzione del sistema finanziario.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2009 è pubblicato il Decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151 concernente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione”.

Le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 riguardano in particolare l’articolo 1, comma 2 con il quale viene precisato, alla lettera u) che “titolare effettivo del conto corrente è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico del presente decreto; l’articolo 5, comma 1 e 3 dove si indica che compito particolare “dell’UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardi di Finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero dei casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite”; all’articolo 6, il comma 5 è sostituito dal seguente: Entro il 30 maggio di ogni anno il direttore dell’UIF trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo inoltre al Parlamento, un rapporto sull’attività svolta, unitamente ad un relazione e alle risorse attribuite alla UIF e al comma 6,lettera e) viene aggiunto che “in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all’articolo 41.”

All’articolo 9, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6.Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio ol finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti di
soggetti di cui gli articoli 10, comma 2, 11,12,13 e 14”.

(LG-FF)

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