Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31-10-2009 è pubblicato il Decreto Legislativo 29 ottobre 2009, n. 148 riguardante “Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

Il presente decreto legislativo modifica il decreto legislativo 16 marzo 2006,n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

Al sopra citato decreto legislativo sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 2, lettere a) e C) sono sostituite dalle seguenti:
“a) carni e prodotti a base di carni di cui al regolamento(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni;
c)medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni”;
b) all’articolo 1, comma 3, lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) trattamento terapeutico: la somministrazione in conformità alle prescrizioni di cui all’art.4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell’animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l’interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell’induzione della tocolosi nelle vacche nel momento del parto nonché del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell’induzione della tocolosi negli equidi;”
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art.2 (Divieto di immissione sul mercato-1.E’ vietata l’immissione sul mercato di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro Sali ed esteri, estradiolol-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste al fine della loro somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e i cui prodotti siano destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti all’articolo 4, comma 1, limitatamente alle,lettere b) e c);
c) all’articolo 4, comma 1, lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero ke sostanze beta-agoniste a equidi, semprechè siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante”;
d) all’articolo 4, comma 1, la lettera d) è soppressa;
e) all’articolo 4 il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilità”;
ecc. ecc.

In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolza no si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle pro vince autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

(LG-FF)

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