Al sopra citato decreto legislativo sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 1, comma 2, lettere a) e C) sono sostituite dalle seguenti:
a) carni e prodotti a base di carni di cui al regolamento(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni;
c)medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;
b) allarticolo 1, comma 3, lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) trattamento terapeutico: la somministrazione in conformità alle prescrizioni di cui allart.4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dellanimale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa linterruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dellinduzione della tocolosi nelle vacche nel momento del parto nonché del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dellinduzione della tocolosi negli equidi;
b) larticolo 2 è sostituito dal seguente:
Art.2 (Divieto di immissione sul mercato-1.E vietata limmissione sul mercato di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro Sali ed esteri, estradiolol-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste al fine della loro somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e i cui prodotti siano destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti allarticolo 4, comma 1, limitatamente alle,lettere b) e c);
c) allarticolo 4, comma 1, lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero ke sostanze beta-agoniste a equidi, semprechè siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;
d) allarticolo 4, comma 1, la lettera d) è soppressa;
e) allarticolo 4 il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilità;
ecc. ecc.
In relazione a quanto disposto dallarticolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dallarticolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolza no si applicano, nellesercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per lattuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle pro vince autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di questultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dellarticolo 117, comma terzo, della Costituzione.
(LG-FF)