La presente direttiva, si legge nel considerando 2, è una direttiva particolare ai sensi dellarticolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del q12 giugno 1989, concernente lattuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Di conseguenza, le disposizioni della sopraccitata direttiva si applicano interamente al settore delluso da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.
Si sottolinea che il rispetto delle prescrizioni minime intese garantire un maggiore livello di sicurezza e di sicurezza durante luso di attrezzature di lavoro costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
Il miglioramento della sicurezza, delligiene e della salute sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non potrebbe essere subordinato a considerazioni meramente economiche.
I lavori in quota, ad esempio, possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota e ad altri gravi i infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.
La presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
Essa prevede che, fra gli obblighi dei datori di lavoro, vengano prese le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nellimpresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere e opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante luso di dette attrezzature di lavoro.
Allatto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nellimpresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa delluso di dette attrezzature di lavoro.
Allorché luso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché:
a) luso dellattrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori alluopo incaricati;
b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori siano qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante luso dellattrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, devono essere presi interamente in considerazione dal datore di lavoro allatto dellapplicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.
(LG-FF)