La legge il cui testo consisteva di un solo articolo prevedeva che i processi penali nei soggetti che rivestono cariche istituzionali, quali il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri siano sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione.
La sospensione si applicava anche ai processi penali per fatti antecedenti lassunzione della carica o della funzione. In dettaglio il comma 1 del provvedimento prevedeva che nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, la sospensione riguardava i reati extrafunzionali, dato che i cosiddetti reati funzionali rientravano nella disciplina già prevista dalle norme costituzionali, secondo cui il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nellesercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri, per i predetti reati, può essere sottoposto alla giurisdizione ordinaria, dopo la decisione di rinvio a giudizio adottata dal tribunale dei ministri e, in ogni caso, previa autorizzazione della Camera di appartenenza.
Il comma 1 prevedeva, inoltre, che la sospensione del processo si operasse anche in relazione a fatti commessi anteriormente allassunzione della carica o della funzione.
Il comma 2 prevedeva che, in ogni momento, limputato potesse rinunciare alla sospensione, anche attraverso il difensore munito di procura speciale. Questa disposizione escludeva lautomatismo della sospensione, tutelando il diritto di difesa dellimputato, che poteva volontariamente decidere di affrontare il processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta.
Il comma 3 consentiva al Giudice, qualora ne ricorressero i presupposti, di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili. Si trattava di una norma che, escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, salvaguardava il diritto alla prova e impediva che la sospensione operasse in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.
Il comma 4 prevedeva che, in caso di sospensione del processo, venisse sospeso anche il corso della prescrizione dei reati in esso contestati, secondo il meccanismo generale previsto dallarticolo 159 del codice penale.La prescrizione avrebbe ripreso il suo corso dal giorno in cui sarebbe cessata la causa della sospensione. Il comma 5 prevedeva che la sospensione operasse per lintera durata della carica o della funzione. La diversa durata delle quattro cariche e la possibilità di una nuova nomina, del Presidente del Consiglio avevano tuttavia imposto di prevedere, per questultima carica, una limitata eccezione alla regola della non reiterabilità, nel caso del nuovo incarico assunto nella stessa legislatura.
Il comma 6 prevedeva la possibilità, per la parte civile, di trasferire lazione in sede civile, in deroga allarticolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
Il comma 7 conteneva una disposizione transitoria, che estendeva la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge.
(LG-FF)