CE- Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 260/5 del 3-10-2009 è pubblicata la Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

La direttiva 89/655/CE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, ha subito diverse e sostanziali modifiche. Con la presente direttiva, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, si vuole procedere alla codificazione di tale direttiva.

La presente direttiva, si legge nel considerando 2, è una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del q12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Di conseguenza, le disposizioni della sopraccitata direttiva si applicano interamente al settore dell’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.

Si sottolinea che il rispetto delle prescrizioni minime intese garantire un maggiore livello di sicurezza e di sicurezza durante l’uso di attrezzature di lavoro costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non potrebbe essere subordinato a considerazioni meramente economiche.

I lavori in quota, ad esempio, possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota e ad altri gravi i infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.
La presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

Essa prevede che, fra gli obblighi dei datori di lavoro, vengano prese le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere e opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’uso di dette attrezzature di lavoro.

All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell’impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa dell’uso di dette attrezzature di lavoro.
Allorché l’uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché:

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all’uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori siano qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso dell’attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, devono essere presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all’atto dell’applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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