Cessione di azienda:sentenza Cassazione Civile

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con la interessante sentenza 9 ottobre 2009 n. 21481 si è pronunciata in merito al fenomeno del trasferimento di azienda e alle sue implicazioni rispetto ai debiti del cedente.

La Suprema Corte ricorda nella sentenza che “deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell’eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l’ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l’azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa”.
E ancora, “si deve verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato “ex ante” all’esercizio dell’attività di impresa, di per sé idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività”; pertanto “se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario”.
In ultimo viene sottolineato dalla Corte che “l’iscrizione dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda e non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta da parte dell’acquirente”.

AG

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