La Corte Costituzionale, con la sentenza del 29 ottobre 2009 n.275, ha dichiarato lillegittimità costituzionale dellart. 30 del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. n.198/2006), nella parte in cui prevede l’onere della lavoratrice che voglia proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età di darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro.
La Corte Costituzionale ha rilevato che “la disposizione censurata con lodierno incidente di costituzionalità, ha dunque introdotto, in un contesto normativo non alterato, per quanto rileva in questa sede, dalle pur numerose novità legislative apportate, una norma dal medesimo contenuto precettivo dellart. 4 della legge n. 903 del 1977, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata da questa Corte con la citata sentenza n. 498 del 1998. Tale disposizione, nel subordinare il riconoscimento della tutela contro il licenziamento ingiustificato al rispetto di un onere di comunicazione perfettamente coincidente con quello già dichiarato illegittimo da questa Corte, realizza la medesima discriminazione tra lavoro maschile e lavoro femminile già stigmatizzata in tale occasione.
Anche nella disposizione oggi censurata, lonere di comunicazione posto a carico della lavoratrice, infatti, condizionando il diritto di questultima di lavorare fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un adempimento e, dunque, a un possibile rischio che, nei fatti, non è previsto per luomo, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra luomo e la donna, in violazione dellart. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dellart. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.
Né la reintroduzione di un istituto, quale lonere di comunicazione, già dichiarato illegittimo da questa Corte può essere ritenuta giustificata in ragione di una maggiore considerazione delle esigenze organizzative del datore di lavoro, dato che, proprio per effetto dellinvocata declaratoria di illegittimità costituzionale, questultimo, nellorganizzare il proprio personale dovrà considerare come normale la permanenza in servizio della donna oltre letà pensionabile e come meramente eventuale la scelta del pensionamento anticipato, nella prospettiva, già indicata da questa Corte, della tendenziale uniformazione del lavoro femminile a quello maschile.”
Anche nella disposizione oggi censurata, lonere di comunicazione posto a carico della lavoratrice, infatti, condizionando il diritto di questultima di lavorare fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un adempimento e, dunque, a un possibile rischio che, nei fatti, non è previsto per luomo, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra luomo e la donna, in violazione dellart. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dellart. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.
Né la reintroduzione di un istituto, quale lonere di comunicazione, già dichiarato illegittimo da questa Corte può essere ritenuta giustificata in ragione di una maggiore considerazione delle esigenze organizzative del datore di lavoro, dato che, proprio per effetto dellinvocata declaratoria di illegittimità costituzionale, questultimo, nellorganizzare il proprio personale dovrà considerare come normale la permanenza in servizio della donna oltre letà pensionabile e come meramente eventuale la scelta del pensionamento anticipato, nella prospettiva, già indicata da questa Corte, della tendenziale uniformazione del lavoro femminile a quello maschile.”
AG
Fonte: Corte Costituzionale
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