Che succede al TFR di chi cambia datore di lavoro?

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008 è pubblicata la Deliberazione 24 aprile 2008 della Commissione vigilanza sui fondi pensione concernente “Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.

Con la Deliberazione 24 aprile 2008 arrivano chiarimenti e modalità applicative delle norme in materia di TFR per i lavoratori che cambiano datore di lavoro.

In tale Deliberazione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione precisa che in sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto innanzitutto a verificare quale sia stata la scelta compiuta in precedenza dal lavoratore, e a farsi rilasciare una dichiarazione nella quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo. In questo secondo caso il datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la sua scelta.

Infine per il lavoratore che abbia già optato per il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace nei confronti del nuovo datore di lavoro.

(LG-FF)

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