CIIP presenta il documento “I soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) presenta un documento che ribadisce i requisiti obbligatori dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro “legittimati” e/o accreditati per la formazione di RSPP e ASPP.

Pubblichiamo il testo integrale del documento CIIP: “I soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 indica i soggetti formatori “legittimati” per la formazione di RSPP e ASPP:
– Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
– Università
– INAIL
– Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
– Amministrazione della Difesa
– Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre Scuole superiori delle singole amministrazioni
– associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure organismi paritetici
– soggetti di cui al punto 4 dell’Accordo, comma 2: Ministeri lavoro, salute, attività produttive, interno e Formez, istituti tecnici e professionali (limitatamente al proprio personale), ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti.

Qualora gli ulteriori soggetti individuati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per i soggetti accreditati dalle Regioni.

Gli Accordi Stato Regioni hanno stabilito comunque che possono svolgere attività di formazione anche i soggetti pubblici o privati accreditati dalle Regioni, che dispongono di esperienza almeno biennale in materia e che dispongono di docenti esperti. Anche questi soggetti possono avvalersi di ulteriori strutture esterne ma, nel punto 4.2.3. dell’Accordo sulla formazione degli RSPP, viene ribadito che anche questi ultimi devono possedere i medesimi requisiti dell’accreditamento regionale.

Nell’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP viene chiaramente specificato che qualora i soggetti formatori legittimati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento regionale. Nella nota aggiuntiva viene prevista una parziale deroga a questo obbligo per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché per gli enti bilaterali e gli organismi paritetici consentendo a questi soggetti di effettuare la formazione anche avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

Si precisa a tale proposito che l’Accordo del 25 luglio 2012, che fornisce linee applicative dei precedenti accordi, nel paragrafo relativo a “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” fornisce precise indicazioni in ordine alla rappresentatività di queste strutture ma, soprattutto, chiarisce il significato di “diretta emanazione” (strutture formative proprie o almeno partecipate) ribadendo che nel caso vengano utilizzate altre strutture esterne queste debbano essere accreditate. Questi organismi non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti.

Tutti questi elementi sono concordi nel mettere in evidenza che la formazione deve essere effettuata solamente da enti o strutture in possesso dei requisiti e delle competenze e che solamente il sistema regionale può procedere all’accreditamento e alla verifica di tali requisiti.

Tuttavia, la complessità del sistema indicato e le diverse specifiche nei vari Accordi Stato Regioni ha comportato una larga violazione di quanto sopraindicato con interpretazioni varie e, di fatto, discordanti con l’obiettivo dichiarato.

Come più volte denunciato da CIIP, attualmente continuano ad operare sul mercato moltissimi soggetti privati che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro senza essere accreditati dai sistemi regionali e, quindi, spesso sprovvisti delle strutture e delle competenze necessarie, ma che rilasciano attestati con loghi di soggetti “legittimati” che si arrogano il diritto di rilasciare sub autorizzazioni o abilitazioni.

Per ovviare a questa grave situazione è necessario…

Andare al primo link per leggere l’intero documento.

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