Circolare congiunta Inps-Inail per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta nei casi di dubbia competenza

Pubblicata il 2 aprile 2015 la circolare INPS n. 69 e INAIL n. 47 avente per oggetto: Convenzione tra Inail e Inps per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

A seguito delle determinazioni n. 65 del 27 maggio 2014 e n. 247 del 6 agosto 2014, rispettivamente dell’Inps e dell’Inail, in data 15 dicembre 2014 tra i due Istituti è stata stipulata una nuova Convenzione che rappresenta un aggiornamento dei contenuti di quella sottoscritta il 25 novembre 2008, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell’iter di definizione dei casi di dubbia competenza.

La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo:
– dell’ Inail cui compete l’accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale;
– dell’ Inps cui compete, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi dipossibilecompetenza Inail, l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’Inail,
nonché la valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell’Inail.
Così come previsto nella citata Convenzione del 2008 e specificato nella circolare applicativa congiunta Inps n. 91 e Inail n. 38 del 10 luglio 2009, esula dall’ambito della nuova Convenzione, e non potrà costituire oggetto di esame da parte dei
Collegi regionali, la trattazione di casi di patologie addotte quali malattie professionali “non tabellate”.
Tali patologie, infatti, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, si configurano sempre come “malattie comuni” finché il lavoratore non fornisca la prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l’attività lavorativa svolta.

Nei casi per i quali emerga, nel corso dell’istruttoria degli eventi lesivi, la necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’Inps, l’Inail provvede tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia a richiedere all’Inps (allegato 1) le indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto.
A fronte di tale richiesta, l’Inps è tenuto a fornire tempestivamente riscontro all’Inail (allegato 2) e comunque entro 10 giorni dalla richiesta. Fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Inps, l’Inail non potrà erogare alcuna prestazione di
anticipazione.

Fonte: INAIL

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