Circolare Inail n. 45 del 27 marzo 2015 – Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

L’assicurazione Inail in particolare copre i rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali dei volontari beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito che prestano la loro attività nell’ambito delle iniziative progettuali ai fini di utilità sociale individuate dai soggetti promotori in favore di Comuni e di enti locali.

Circolare n. 45 del 27 marzo 2015

Organo: Direzione generale, Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni economiche

Oggetto: Applicazione dell’art. 12 del Decreto legge 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell’11 agosto 2014 recante “Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale”.

L’art. 12 del decreto legge 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, ha previsto, in via sperimentale, il coinvolgimento dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito in attività di volontariato a fini di utilità sociale, in favore di Comuni o enti locali.
L’attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è coperta dall’Inail, in deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato1 e i relativi premi sono posti a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015.
La copertura assicurativa è garantita nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo.
L’assicurazione Inail in particolare copre i rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali dei volontari beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito che prestano la loro attività nell’ambito delle iniziative progettuali ai fini di utilità sociale individuate dai soggetti promotori in favore di Comuni e di enti locali.
I termini e le modalità di attuazione della copertura assicurativa sono state stabilite con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2015.

I volontari beneficiari della copertura assicurativa Inail sono i soggetti percettori delle seguenti prestazioni:
a) cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria;
b) integrazione salariale e contributo di cui all’art. 5, commi 5 e segg. del decreto legge 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 236/1993 a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
c) indennità di mobilità anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini Aspi;
d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 3 della legge 92/2012 e successive modificazioni;
e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale, individuate come utili per accedere alla misura sperimentale, ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2014.

Fonte: INAIL

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