Cisterne destinate al trasporto di merci pericolose: controlli periodici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2006 è pubblicato il Decreto 27 aprile 2006 del Ministero dei trasporti riguardante le “Procedure relative ai controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 dell’ADR, effettuati da organismi notificati ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002,n. 23, riconosciuti idonei”.

Premettendo che il citato decreto legislativo2 febbraio 2002,n. 23 riguarda l’attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, il decreto del 27 aprile 2006 emanato dall’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone le procedure che gli organismi notificati ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto legislativo 23/2002 riguardanti il personale, le infrastrutture e le capacità per svolgere in maniera adeguata i compiti tecnici connessi con le operazioni di verifica e l’ispezione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose appartenenti lla classe 2 dell’ADR.
Il decreto 27 aprile 2006 stabilisce le procedure da applicarsi alle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada della classe 2 dell’ADR che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002,n. 23 ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del medesimo decreto legislativo.
Come recita l’articolo 2 del decreto ministeriale, gli organismi notificati ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002,n. 23 che intendono ottenere il riconoscimento di idoneità per l’effettuazione delle operazioni di controllo devono:
-presentare apposita istanza al Dipartimento dei trasporti terrestri nella quale dichiarano:
-a.1 – che le operazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 sono effettuate da personale qualificato, dotata di provata esperienza nel settore dei controlli sui materiali e sulle saldature;
-a.2 – di operare nel rispetto della pertinente normativa, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12972;
b) allegare alla suddetta istanza:
b.1 – la documentazione attestante che la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dell’assicurazione, già posseduta quale organismo notificato, è estesa anche alle operazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del presente decreto;
b.2 – una dichiarazione nella quale sono indicati i nominativi delle persone alle quali è riconosciuta la facoltà di firma di cui agli allegati 1 e 2 e che riporti anche le firme dei soggetti designati, autenticate nei modi di legge.
Il decreto riporta anche le procedure per gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità e le procedure operative per gli uffici del S.I.I.T.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo